Berlusconi, la Costituzione e le riforme condivise

Post del 13 maggio 2010, dopo quest’intervento di Berlusconi sulla Costituzione

Che cosa c’è di più grave nelle dichiarazioni, ripetute, del capo del nostro governo sulla Costituzione?

Nell’ultima, all’assemblea di Confartigianato, il cui imbarazzato presidente era tenuto a braccetto dall’amico Silvio, Berlusconi ha dichiarato che è infernale governare con le regole dettate dalla nostra carta. Ma non sono mancati nel corso degli anni attacchi continui al contenuto del documento fondatore della nostra Repubblica, all’inefficienza del Parlamento, al ruolo del premier che si deve limitare a “redigere l’ordine del giorno del consiglio dei ministri”, alla necessità di trasformare l’ordinamento in un sistema presidenziale e via riformando. E’ assurdo che un capo del governo voglia cambiare la Costituzione? No. Oggettivamente no, è la Costituzione stessa che lo prevede; all’articolo 138, che non a caso è inserito nel titolo VI della seconda parte intitolato “garanzie costituzionali”, sono specificate la procedura e le maggioranze necessarie per cambiare la Costituzione: ciò che è più grave nei continui interventi di Berlusconi è voler scardinare la costituzione materiale, nell’incapacità o nell’impossibilità di modificare quella formale. La vera crepa nella democrazia non è tanto la denuncia delle inadeguatezze di quel testo, se chi la formula crede di poter proporre il metodo per risolverle, ma il rifiuto del volersi inserire nelle forme costituzionali per governare: quello che berlusconi pretende è che la costituzione sia come dice lui nel momento in cui lui lo dice, perché sa di non poter arrivare al risultato da lui desiderato nelle forme stabilite: questa maggioranza ci ha già provato una volta, non tanti anni fa, ed è andata decisamente male.

Cosa c’è di più sbagliato nella reazione, vigorosa, del segretario del pd all’ultima sparata di Berlusconi?

Bersani, ospite di repubblica tv, si è scagliato contro le dichiarazioni del premier: “Se questa costituzione non ti piace, vai-a-ca-sa! Su questa Costituzione hai giurato e la devi rispettare!”. La seconda parte dell’intervento del segretario è ineccepibile, ed è una cosa che andrebbe fatta notare in occasione di ogni uscita “padana” dei ministri leghisti o di iniziative legislative che violano i diritti sanciti nella prima parte della Costituzione. La prima parte della frase è politicamente fallimentare, oltre che giuridicamente falsa. Anche qui il testo dell’articolo 138 parla chiaro: la revisione della costituzione non è qualcosa che richiede, come spesso si cerca di far credere, una larga maggioranza. L’ipotesi principale per arrivare a questo risultato è l’approvazione delle camere alla maggioranza assoluta. Quindi la maggioranza dei componenti, un po’ più della maggioranza generalmente richiesta. Si dia il caso che questa maggioranza è garantita, alla Camera, dalla (orrenda) legge elettorale, dato che con il premio di maggioranza la coalizione vincente ottiene il 55% dei seggi. Piccolo particolare: una volta approvata, la revisione costituzionale è sottoposta a referendum. Per evitare questa circostanza le camere devono approvare il testo con la maggioranza di due terzi. L’idea diffusa negli ultimi anni è che la Costituzione vada riformata “insieme, maggioranza e opposizione”: io credo che non ci sia idea più sbagliata. Il fatto che un testo sia più importante di altri non vuol dire che deve essere votato da più parlamentari, perché fortunatamente il testo stesso prevede garanzie per non essere stravolto. Una maggioranza ha la possibilità di approvare una riforma costituzionale da sola, e il fatto che lo faccia senza il concorso dell’opposizione permette agli elettori di esprimersi attraverso il referendum. In pratica, attraverso le riforme condivise si arriva all’espropriazione del potere costituente da parte del parlamento. Il Parlamento è un potere costituito, le cui norme fondamentali si trovano nella costituzione: è necessario che in caso di riforma costituzionale, che necessariamente riguarda lo stesso Parlamento quando si vuole intervenire in maniera incisiva sulla forma dello Stato, il Parlamento non sia in grado di porre le regole di funzionamento della democrazia che egli stesso sarà chiamato a rispettare. La differenza tra potere normativo ordinario, costituito, e potere normativo costituzionale, costituente, deve essere in questa approvazione popolare: si tratta di porre le regole comuni della convivenza democratica, è necessario che gli elettori possano esprimersi. La sinistra è miope a non capire questa cosa, dal momento che ha un grande potere di mobilitazione su questo argomento, come si è visto nel 2006.

In Italia, come in Francia, la procedura parlamentare di revisione della Costituzione è un’ipotesi in subordine rispetto a quella dell’approvazione per referendum, ma quest’ultima è spesso evitata dalla classe politica. Su 22 revisioni costituzionali, in Francia, una sola (riduzione del mandato presidenziale da 7 a 5 anni) è stata sottoposta a referendum e ha registrato una bassissima partecipazione al voto. L’ultima revisione, del luglio 2008, è stata sottratta al passaggio referendario per un solo voto nelle camere riunite: quello del presidente della camera, che per prassi non vota ma ha dovuto portare il suo sostegno. E si è trattato di una modifica estremamente ampia: 38 articoli su 89 modificati e 9 nuovi articoli inseriti.

Per evitare una deriva populista, nella quale un caudillo possa attaccare la costituzione la mattina e non riuscire a modificarla la sera, bisogna isolare la destra su questo aspetto: se una modifica costituzionale dovesse essere proposta, sarà nel referendum che le manie berlusconiane saranno sopite. Cercare di apportare dei palliativi in oscure bicamerali non potrebbe che avere come conseguenza nuovi attacchi a partire dal giorno dopo, quando il signor b. si accorgerebbe di non aver ottenuto il risultato sperato e avrebbe, inoltre, un capro espiatorio al quale addossare questa colpa.

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