Post del 19 giugno 2012
C’è grande attesa per la decisione che sarà presa domani dalla Corte costituzionale sull’articolo 4 della legge n. 194 del 22 maggio 1978, quindi sulla disposizione chiave della legge italiana sull’aborto che consente alla donna “che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito” a rivolgersi a un consultorio nei primi novanta giorni della gravidanza. I termini della questione sono stati molto ben ricostruiti qui. La Corte costituzionale dovrà quindi rispondere all’istanza presentata da un giudice tutelare, cioè il giudice che interviene su sollecitazione del consultorio nell’interruzione di gravidanza quando la decisione è presa da una minorenne che non vuole coinvolgere i propri genitori in questa scelta (art. 12 c. 2 della legge).
Il giudice tutelare è andato a recuperare una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in cui si definisce l’embrione umano come segue: “qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e svilupparsi” (CGUE, 18 ottobre 2011, C-34/10).
Da questa definizione, il tribunale di Spoleto ricava una nozione molto ampia di embrione umano e la utilizza per chiedersi se la 194 sia compatibile con i principi costituzionali di dignità della persona (art. 2 Cost.) e tutela della salute (art. 32 Cost.), nonché con l’obbligo di rispettare l’ordinamento europeo (artt. 11 e 117). Vedremo cosa deciderà la Corte costituzionale, ma sicuramente è una straordinaria palla (e anche balla) quella che viene alzata in questo modo da un tribunale della Repubblica italiana. Aldilà delle implicazioni politiche, sociali e culturali di questa decisione, prima che la Corte si pronunci è bene attirare l’attenzione sul paradosso dell’intervento dei giudici in queste materie. Innanzitutto, io credo che la 194 non possa essere giudicata in sé costituzionale o incostituzionale: pur esprimendo un’attuazione di alcuni principi della nostra Costituzione, la 194 esprime innanzitutto una posizione politica, presa dal Parlamento dell’epoca, frutto di un compromesso e corrispondente a un diffuso sentimento degli italiani – scarsissimo successo hanno nell’opinione pubblica le campagne per la sua abolizione o modifica, nonostante la rumorosità dei loro promotori (v. la lista di Ferrara alle ultime elezioni). Non è quindi l’argomento di autorità della sua contrarietà alla Costituzione che deve condurre a eliminare gli elementari principi in essa contenuti dal nostro ordinamento. Ma è proprio quest’argomento di autorità che deve essere sottolineato in questa circostanza. La politica, impotente, si rifugia spesso dietro un giudizio della Corte costituzionale che venga ad affermare, in nome di sacri principi, ciò che potrebbe essere deciso tra Montecitorio e Palazzo Madama.
La stessa Corte costituzionale, schiacciata dal peso dell’ordinamento europeo e internazionale che sovrasta quello nazionale, demanda ormai alle Corti di questi sistemi giuridici parte del suo operato. E io penso che di queste corti, in particolare della Corte europea dei diritti dell’uomo (organo del Consiglio d’Europa, e non dell’Unione europea, con sede a Strasburgo), si possano dire peste e corna. È proprio sui temi della bioetica che questa timidezza dei giudici è più evidente. La Corte costituzionale italiana ne ha dato recentemente prova in materia di fecondazione assistita. Il 22 maggio, infatti, la Corte doveva esaminare il divieto di fecondazione eterologa posto dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004. Invece di decidere nel merito, la Corte ha rinviato gli atti ai tribunali di Firenze, Milano e Catania che avevano posto la questione della conformità del divieto alla Costituzione, invitandoli a prendere in considerazione una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo intervenuta il 3 novembre 2011, nella quale la CEDU si è pronunciata su analogo divieto previsto in Austria. La CEDU non ha condannato l’Austria per questo divieto, ma con una motivazione ben precisa: perché simili decisioni appartengono al margine di libertà dei singoli Stati, dal momento che, in assenza di un consenso tra tutti gli aderenti alla Convenzione, i giudici non vogliono imporre una posizione univoca per tutti. È quindi il tipico caso del cane che si morde la coda, e che conduce i giudici, costituzionali ed europei, ad essere concordi nel rimandare la palla nel campo del legislatore.
Quest’orientamento della Corte costituzionale potrebbe essere più che pericoloso in tema di aborto. Con grande stupore mio, e degli studenti (e soprattutto studentesse) ai quali ho dovuto illustrare questa decisione, la CEDU si è pronunciata contro il riconoscimento di quest’ultimo come di una conquista ormai acquisita nel nostro continente. Prima fonte di stupore, il fatto che in Irlanda l’aborto sia ancora punito con il carcere, al pari di un omicidio. Quando si è dovuta pronunciare sulla questione, la Corte europea ha detto chiaramente che l’Irlanda era in diritto di vietare l’interruzione volontaria di gravidanza, dal momento che, trattandosi di un argomento sensibile, gli Stati devono essere liberi di decidere. La libertà degli Stati è generalmente dovuta all’assenso di consenso su un determinato argomento. In materia di aborto, la Corte è riuscita ad affermare l’assenza di tale consenso perché in Europa l’aborto non è consentito ovunque: delle condizioni restrittive sono poste, per esempio… in Irlanda! Questa fenomenale capacità di svincolarsi è coronata dal fatto che la Corte afferma candidamente che il divieto posto dallo Stato irlandese non è poi così grave perché le ricorrenti si sarebbero potute rivolgere senza ostacoli alle strutture sanitarie di altri paesi. Non sarà quindi invocando la Costituzione o la Convenzione europea dei diritti dell’uomo che faremo avanzare le conquiste in tema di aborto. Ricordiamocelo anche quando ci battiamo per diritti civili e matrimoni gay. Su questi temi, il messaggio dei giudici, costituzionali ed europei, è ben chiaro: “Circulez, il n’y a rien à voir”.